CANTIERI EDILI

Corretta applicazione del DPCM 22 marzo 2020

Data di pubblicazione:
25 Marzo 2020
CANTIERI EDILI

Segnaliamo che l'Associazione nazionale dei Costruttori edili (ANCE) ha pubblicato una nota esplicativa che chiarisce l'applicazione del DPCM 22 marzo 2020 ai cantieri edili

Attività produttive sospese e non

L’art. 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo  al 3 aprile 2020, tranne che per quelle indicate nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai codici ATECO:

  • 42 (ingegneria civile e tutte le attività sottostanti);
  • 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione);
  • 94 (Attività di organizzazioni associative).

Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO 38). In tal senso, in allegato alla nota è disponibile un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l’indicazione delle attività sospese e non (Allegati 1 e 2).

NB - la classificazione ATECO allegata al decreto abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.

Esempio: ANCE ritiene che un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un intervento corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile).

Inoltre, le attività economiche sono identificate da un codice ATECO che contiene i livelli di definizione di ciascuna attività classificata. La struttura “ad albero” conporta alal conseguenza che l’indicazione di un livello ricomprende tutti i livelli successivi.

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali

L'art.1 comma 1 lettera d) dispone che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1Tali attività vanno comunicate al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa, con apposita dichiarazione (allegata) dove dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni.

Spostamento persone fisiche: ok per motivi di lavoro

La lettera b (art.1 comma 1) non consente lo spostamento tra comuni se non per specifiche situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative. Quindi resta confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori.

Termine per la sospensione delle attività

Entro il 25 marzo 2020 le imprese possono completare le attività necessarie alla sospensione.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 21 Febbraio 2024